Categoria: Titolo V – Legge fallimentare
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Art. 200 — Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall’art. 214.Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti…
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Art. 201 — Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II [51-63] e sezione IV [72-83 bis] e le disposizioni dell’art. 66.Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in…
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Art. 202 — Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Se l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’art. 195, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero , accerta tale stato con sentenza in…
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Art. 203 — Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III [64-71], anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata . [Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori…
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Art. 204 — Commissario liquidatore
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza .Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa, richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio .Il commissario liquidatore forma quindi…
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Art. 205 — Relazione del commissario
L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa…
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Art. 206 — Poteri del commissario
L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione .Per il compimento degli atti previsti dall’art. 35 , in quanto siano di valore indeterminato o di…
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Art. 207 — Comunicazione ai creditori e ai terzi
Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede…
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Art. 208 — Domande dei creditori e dei terzi
I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni [194], comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica…
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Art. 209 — Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette…
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Art. 194 — Norme applicabili
La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente .Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
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Art. 210 — Liquidazione dell’attivo
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci…
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Art. 195 — Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa , dichiara tale stato con sentenza . Il trasferimento della…
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Art. 211 — Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci [ABROGATO]
[Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell’elenco previsto dall’art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l’estinzione delle passività. Si osservano per…
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Art. 196 — Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare , la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
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Art. 212 — Ripartizione dell’attivo
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’art. 111.Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali , sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate…
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Art. 197 — Provvedimento di liquidazione
Il provvedimento [nota ref=18718](1)[/def] che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
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Art. 213 — Chiusura della liquidazione
Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al…
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Art. 198 — Organi della liquidazione amministrativa
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore . È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In…
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Art. 214 — Concordato
L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del…
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Art. 199 — Responsabilità del commissario liquidatore
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma , intendendosi sostituiti nei poteri del…
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Art. 215 — Risoluzione e annullamento del concordato
Se il concordato non è eseguito , il tribunale , su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato…