Categoria: Capo VI – Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo
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Art. 186 bis — Concordato con continuità aziendale
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche…
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Art. 185 — Esecuzione del concordato
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.Si applica il secondo comma dell’art. 136.Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da…
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Art. 186 — Risoluzione e annullamento del concordato
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati…