Categoria: Capo I – Dell’amministrazione alla procedura di concordato preventivo
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Art. 160 — Presupposti per l’ammissione alla procedura
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni , accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società…
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Art. 161 — Domanda di concordato
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza .Il debitore deve presentare con il ricorso: a)…
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Art. 162 — Inammissibilità della proposta
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto…
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Art. 163 — Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi .Con il provvedimento di cui al…
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Art. 163 bis — Offerte concorrenti
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici…
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Art. 164 — Decreti del giudice delegato
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26 .
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Art. 165 — Commissario giudiziale
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39 .Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di…
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Art. 166 — Pubblicità del decreto
Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.