Categoria: Sezione I – Della chiusura del fallimento
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Art. 118 — Casi di chiusura
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo ; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare…
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Art. 119 — Decreto di chiusura
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma.Quando la chiusura del fallimento…
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Art. 120 — Effetti della chiusura
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento [42] .Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite .I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte…
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Art. 121 — Casi di riapertura del fallimento
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando…
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Art. 122 — Concorso dei vecchi e nuovi creditori
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V [92-103] .
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Art. 123 — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67 bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura .Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di…