Categoria: Capo VIII – Della cessazione della procedura fallimentare
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Art. 129 — Giudizio di omologazione
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è…
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Art. 130 — Efficacia del decreto
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
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Art. 131 — Reclamo
Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18, secondo comma, numeri 1),…
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Art. 132 — Intervento del pubblico ministero [ABROGATO]
[Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.]
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Art. 133 — Spese per omologazione [ABROGATO]
[Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito.Per il rimborso delle spese anticipate dall’erario si provvede a norma dell’art. 91.]
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Art. 118 — Casi di chiusura
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo ; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare…
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Art. 134 — Rendiconto del curatore [ABROGATO]
[Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell’art. 116.]
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Art. 119 — Decreto di chiusura
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma.Quando la chiusura del fallimento…
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Art. 135 — Effetti del concordato
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi .I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli…
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Art. 120 — Effetti della chiusura
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento [42] .Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite .I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte…
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Art. 136 — Esecuzione del concordato
Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione .Le somme spettanti ai creditori contestati , condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle…
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Art. 121 — Casi di riapertura del fallimento
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando…
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Art. 137 — Risoluzione del concordato
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione .Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente…
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Art. 122 — Concorso dei vecchi e nuovi creditori
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V [92-103] .
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Art. 138 — Annullamento del concordato
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo . Non è ammessa alcuna altra azione di nullità . Si procede a norma dell’articolo 137…
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Art. 123 — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67 bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura .Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di…
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Art. 139 — Provvedimenti conseguenti alla riapertura
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
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Art. 124 — Proposta di concordato
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo , anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo [96] , purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei…
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Art. 140 — Effetti della riapertura
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123 [118 ss.].Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso…
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Art. 125 — Esame della proposta e comunicazione ai creditori
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere [del comitato dei creditori e] del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte . Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale…
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Art. 141 — Nuova proposta di concordato
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti .
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Art. 126 — Concordato nel caso di numerosi creditori
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
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Art. 127 — Voto nel concordato
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al…
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Art. 128 — Approvazione del concordato
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti .La…