Categoria: Capo VII – Della ripartizione dell’attivo
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Art. 111 quater — Crediti assistiti da prelazione
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.I…
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Art. 112 — Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
I creditori ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
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Art. 113 — Ripartizioni parziali
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire , devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva [96]; 2) ai creditori opponenti [98] a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) ai creditori opponenti la…
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Art. 113 bis — Scioglimento delle ammissioni con riserva
Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva [96], su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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Art. 114 — Restituzione di somme riscosse
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione [98].I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse , oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
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Art. 115 — Pagamento ai creditori
Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari , qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,…
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Art. 116 — Rendiconto del curatore
Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che siano…
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Art. 117 — Ripartizione finale
Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma…
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Art. 110 — Procedimento di ripartizione
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il…
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Art. 111 — Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili ; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge ; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu…
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Art. 111 bis — Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V [92-103] , con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso,…
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Art. 111 ter — Conti speciali
La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.Il curatore deve tenere…