Categoria: Sezione II – Della vendita dei beni
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Art. 105 — Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori .La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con…
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Art. 106 — Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti .Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.In alternativa alla cessione di cui al…
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Art. 107 — Modalità delle vendite
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima…
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Art. 108 — Poteri del giudice delegato
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo…
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Art. 108 bis — Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili [ABROGATO]
[La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.]
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Art. 108 ter — Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
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Art. 109 — Procedimento di distribuzione della somma ricavata
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione…