Categoria: Capo IV – Della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari
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Art. 84 — Dei sigilli
Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [752 ss. cpc], all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore [513 c.p.c.].Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.Se i beni o le cose si trovano in più luoghi…
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Art. 85 — Apposizione dei sigilli da parte del pretore [ABROGATO]
[Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell’articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all’apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.]
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Art. 86 — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato può autorizzarne il…
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Art. 87 — Inventario
Il curatore, rimossi i sigilli , redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.], presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori .Il curatore, quando occorre,…
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Art. 87 bis — Inventario su altri beni
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.I beni di cui al…
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Art. 88 — Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l’inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri…
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Art. 89 — Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio
Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione…
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Art. 90 — Fascicolo della procedura
Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.Il comitato dei creditori e…
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Art. 91 — Anticipazioni delle spese dall’erario [ABROGATO]
[Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l’erario anticipa tali spese.L’anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di…