Categoria: Sezione IV – Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
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Art. 79 — Contratto di affitto d’azienda
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.
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Art. 80 — Contratto di locazione di immobili
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto .Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per…
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Art. 80 bis — Contratto di affitto d’azienda [ABROGATO]
[Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1).]
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Art. 81 — Contratto di appalto
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie .Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si…
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Art. 82 — Contratto di assicurazione
Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni , salvo patto contrario , e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore…
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Art. 83 — Contratto di edizione
Gli effetti del fallimento dell’editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale .
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Art. 72 — Rapporti pendenti
Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in…
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Art. 83 bis — Clausola arbitrale
Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
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Art. 72 bis — Contratti relativi ad immobili da costruire
I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere…
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Art. 72 ter — Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447 bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri…
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Art. 72 quater — Locazione finanziaria
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72 .Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto .In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare…
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Art. 73 — Vendita con riserva di proprietà
Nella vendita con riserva di proprietà [1523 c.c.], in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine [1531 c.c.] o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo…
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Art. 74 — Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
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Art. 75 — Restituzione di cose non pagate
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti,…
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Art. 76 — Contratto di borsa a termine
Il contratto di borsa a termine , se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento . La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il…
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Art. 77 — Associazione in partecipazione
La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante . L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico .Nei suoi…
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Art. 78 — Conto corrente, mandato, commissione
I contratti di conto corrente, anche bancario , e di commissione , si sciolgono per il fallimento di una delle parti.Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per…