Categoria: Sezione III – Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
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Art. 69 bis — Decadenza dall’azione e computo dei termini
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto .Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69…
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Art. 70 — Effetti della revocazione
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo…
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Art. 71 — Effetti della revocazione [ABROGATO]
[Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.]
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Art. 64 — Atti a titolo gratuito
Sono privi di effetto rispetto ai creditori , se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento , gli atti a titolo gratuito , esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio…
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Art. 65 — Pagamenti
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento .
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Art. 66 — Azione revocatoria ordinaria
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile [2901-2904 c.c.].L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro [2901 4 c.c.].
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Art. 67 — Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore : 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso ;…
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Art. 67 bis — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447 bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società . Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società .
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Art. 68 — Pagamento di cambiale scaduta
In deroga a quanto disposto dall’art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso . In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza…
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Art. 69 — Atti compiuti tra i coniugi
Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento , ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale , sono revocati se il coniuge non prova che ignorava…