Categoria: Sezione II – Degli effetti del fallimento per i creditori
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Art. 53 — Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione .Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato…
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Art. 54 — Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.Essi hanno diritto di concorrere anche nelle…
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Art. 55 — Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio , salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente [54] .I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli…
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Art. 56 — Compensazione in sede di fallimento
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento…
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Art. 57 — Crediti infruttiferi
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all’anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del…
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Art. 58 — Obbligazioni e titoli di debito
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte , il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio .
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Art. 59 — Crediti non pecuniari
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro , concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento .
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Art. 60 — Rendita perpetua e rendita vitalizia
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’art. 1866 del codice civile.Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento .
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Art. 61 — Creditore di più coobbligati solidali
Il creditore di più coobbligati in solido [1292 ss. c.c.] concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito .
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Art. 62 — Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa .Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo…
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Art. 63 — Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
Il coobbligato o fideiussore del fallito , che ha un diritto di pegno o d’ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in…
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Art. 51 — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento [16] nessuna azione individuale esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati durante il fallimento , può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento [46].
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Art. 52 — Concorso dei creditori
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge .Le…