Categoria: Sezione IV – Del comitato dei creditori
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Art. 40 — Nomina del comitato
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto…
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Art. 41 — Funzioni del comitato
Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore [26,33, 37, 49, 87, 90, 104, 104 ter, 107, 108, 129], ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o…