Categoria: Sezione III – Del curatore
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Art. 29 — Accettazione del curatore
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione .Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.
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Art. 30 — Qualità di pubblico ufficiale
Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
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Art. 31 — Gestione della procedura
Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare [42, 104 ter] e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato [25 n. 6], salvo che in materia di contestazioni e di…
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Art. 31 bis — Comunicazioni del curatore
Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di…
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Art. 32 — Esercizio delle attribuzioni del curatore
Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori , con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore .Il curatore…
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Art. 33 — Relazione al giudice e rapporti riepilogativi
Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.Il curatore deve inoltre indicare…
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Art. 34 — Deposito delle somme riscosse
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto…
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Art. 35 — Integrazione dei poteri del curatore
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori .Nel richiedere l’autorizzazione del…
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Art. 36 — Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge , entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato…
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Art. 36 bis — Termini processuali
Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
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Art. 37 — Revoca del curatore
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori .Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai…
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Art. 37 bis — Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori
Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi , possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40; possono chiedere la sostituzione del…
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Art. 38 — Responsabilità del curatore
Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico . Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori , e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione .Durante il…
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Art. 39 — Compenso del curatore
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo , su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia .La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del…
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Art. 27 — Nomina del curatore
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale [27, 37, 37 bis].
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Art. 28 — Requisiti per la nomina a curatore
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura…