Categoria: Sezione I – Del tribunale fallimentare
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Art. 23 — Poteri del tribunale fallimentare
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi , degli organi della procedura [37 bis], quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato…
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Art. 24 — Competenza del tribunale fallimentare
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano , qualunque ne sia il valore.[Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme prevista dagli articoli da 737 a 742 del c.p.c. Non si applica l’articolo 40, terzo…