Categoria: Titolo I – Legge fallimentare
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Art. 1 — Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale , esclusi gli enti pubblici . Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre…
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Art. 2 — Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento , salvo che la legge diversamente disponga.Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione…
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Art. 3 — Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [e di amministrazione controllata] , osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.]
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Art. 4 — Rinvio a leggi speciali [ABROGATO]
[L’agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d’imposta.]