Categoria: Titolo III – Legge equo canone

  • Art. 75 — Istituzione del fondo sociale

    Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione…

  • Art. 76 — Ripartizione del fondo

    Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.Di norma i…

  • Art. 77 — Integrazione del canone

    L’integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80% per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge.Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.Ai conduttori…

  • Art. 78 — Copertura finanziaria

    La spesa di lire 240 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell’anno 1978, di lire 25 miliardi nell’anno 1979, di lire 35 miliardi nell’anno 1980, di lire 45 miliardi nell’anno 1981, di lire 55 miliardi nell’anno 1982…