Categoria: Capo II – Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
-
Art. 67 — Contratti in corso soggetti a proroga
I contratti di locazione di cui all’articolo 27 in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio…
-
Art. 68 — Aumenti del canone
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle…
-
Art. 69 — Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l’avviamento commerciale
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi…
-
Art. 70 — Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga
Ai contratti di locazione di cui all’articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.
-
Art. 71 — Contratti in corso non soggetti a proroga
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo…
-
Art. 72 — Mutamento della destinazione
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell’immobile stesso…
-
Art. 73 — Norme applicabili
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell’articolo 71 il locatore può recedere in base ai motivi di cui all’articolo 29 e con il preavviso di cui all’articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 29 tale facoltà è riconosciuta…