Categoria: Capo I – Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione
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Art. 58 — Durata dei contratti in corso soggetti a proroga
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell’articolo 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1 luglio 1979,…
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Art. 59 — Recesso del locatore
Nei casi di cui all’articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge…
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Art. 60 — Ripristino del rapporto e risarcimento del danno
Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell’immobile, non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5)…
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Art. 61 — Acquirente dell’immobile locato
La facoltà di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell’articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto.Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell’acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a…
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Art. 62 — Canone dei contratti soggetti a proroga
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell’articolo 58 dall’inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone è adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto…
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Art. 63 — Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell’articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all’articolo 24.Dall’inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per…
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Art. 64 — Particolari contratti soggetti a proroga
Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell’articolo 58.Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della…
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Art. 65 — Contratti in corso non soggetti a proroga
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all’articolo 1, il tempo già trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.La…
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Art. 66 — Oneri accessori conglobati nel canone
Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l’importo effettivo.