Categoria: Titolo IV – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
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Art. 99 — Versamento delle ritenute sui dividendi
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
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Art. 100 — Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.Per le iscrizioni a ruolo di…
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Art. 100 bis — Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e…
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Art. 100 ter — Ammontare degli acconti
Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura: a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti…
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Art. 100 quater — Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni…
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Art. 100 quinquies — Riscossione degli acconti
Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100 bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all’autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma,…
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Art. 100 sexies [ABROGATO]
[L’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in…
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Art. 101 — Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
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Art. 102 — Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi
Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
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Art. 103 — Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale…
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Art. 104 — Disposizioni abrogate
A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
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Art. 105 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.