Categoria: Titolo III – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
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Art. 98 [ABROGATO]
[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all’applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.Le pene…
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Art. 92 [ABROGATO]
[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall’art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma,lettera C), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi,…
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Art. 92 bis — Mancata o irregolare documentazione probatoria
1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle…
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Art. 93 [ABROGATO]
[È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate: a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente; b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all’esattoria; c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una…
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Art. 94 [ABROGATO]
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall’art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all’art. 7 si applica a carico del soggetto d’imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000.L’esattore è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio delle imposte.]
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Art. 95 [ABROGATO]
[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 92 quando sia stato omesso il versamento.]
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Art. 96 [ABROGATO]
[Per l’inosservanza della disposizione dell’art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.]
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Art. 97 — Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli
[Per il mancato pagamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.] [Del mancato pagamento l’esattore deve dare comunicazione all’ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata…