Categoria: Capo III – Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati
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Art. 86 — Fermo di beni mobili registrati
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della…