Categoria: Sezione IV – Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
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Art. 77 — Iscrizione di ipoteca
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può…
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Art. 78 — Avviso di vendita
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del…
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Art. 79 — Prezzo base e cauzione
1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario…
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Art. 80 — Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.1-bis. Entro…
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Art. 81 — Secondo e terzo incanto
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto,…
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Art. 82 — Versamento del prezzo
1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il…
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Art. 83 — Progetto di distribuzione
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
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Art. 84 — Distribuzione della somma ricavata
1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.
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Art. 85 — Assegnazione dell’immobile allo Stato
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento. 2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura…
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Art. 76 — Espropriazione immobiliare
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale…