Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
-
Art. 49 — Espropriazione forzata
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio…
-
Art. 50 — Termine per l’inizio dell’esecuzione
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da…
-
Art. 51 — Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il…
-
Art. 52 — Procedimento di vendita
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.2. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi…
-
Art. 53 — Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore…
-
Art. 54 — Intervento dei creditori
1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata…
-
Art. 55 — Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
-
Art. 56 — Deposito degli atti e del prezzo
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al…
-
Art. 57 — Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi,…
-
Art. 58 — Opposizione di terzi
1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.2. L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di…
-
Art. 59 — Risarcimento dei danni
1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
-
Art. 60 — Sospensione dell’esecuzione
1. Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
-
Art. 61 — Estinzione del procedimento per pagamento del debito
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento.