Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 47 bis — Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili
1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita…
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Art. 48 — Tasse e diritti per atti giudiziari
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento…
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Art. 48 bis — Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro,…
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Art. 45 — Riscossione coattiva
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
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Art. 46 — Delega ad altro concessionario
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche…
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Art. 47 — Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al…