Categoria: Capo III – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l’osservanza di dette leggi.
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Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
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Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della…
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Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
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Art. 249
Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale.
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Art. 250
Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.
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Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.
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Art. 252
Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso…