Categoria: Sezione VI – Disposizioni relative al libro vi

  • Art. 232 bis

    A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

  • Art. 248

    Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.Rimangono parimenti immutate le disposizioni…

  • Art. 233

    Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all’entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a…

  • Art. 424

    Le disposizioni del codice, secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell’effetto richiesta.

  • Art. 234

    Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

  • Art. 235

    La disposizione dell’art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta.

  • Art. 236

    Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall’art. 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

  • Art. 237

    Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’art. 1888 del codice del 1865,…

  • Art. 238

    L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

  • Art. 224

    Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore di questo.

  • Art. 239

    Le disposizioni dell’art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

  • Art. 225

    Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell’omissione della trascrizione o dell’annotazione non si applicano agli atti anteriori all’entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.

  • Art. 240

    Le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.

  • Art. 226

    La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

  • Art. 241

    La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice stesso. L’estensione degli effetti dell’iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

  • Art. 227

    Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti…

  • Art. 242

    Le disposizioni del codice, secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell’effetto richiesta.

  • Art. 228

    La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità.

  • Art. 243

    Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

  • Art. 229

    Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all’ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.

  • Art. 244

    Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all’entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941…

  • Art. 230

    Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province,…

  • Art. 245

    Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

  • Art. 231

    Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche: 1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell’art. 2643 del codice agli effetti previsti dall’art. 19 della legge sui libri fondiari; 2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice; 3) la cessione…

  • Art. 246

    Le disposizioni dell’art. 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purché l’inadempimento si verifichi posteriormente.

  • Art. 232

    L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.

  • Art. 247

    Cessano di avere effetto dalla data dell’entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.