Categoria: Sezione V – Disposizioni relative al libro v

  • Art. 220

    La disposizione del secondo comma dell’art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.

  • Art. 223 quaterdecies

    Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti,…

  • Art. 221

    L’imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell’art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

  • Art. 223 quinquiesdecies

    Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall’articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.In deroga…

  • Art. 222

    La disposizione dell’art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i…

  • Art. 223 sexiesdecies

    Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del…

  • Art. 223

    I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto…

  • Art. 223 septiesdecies

    Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il…

  • Art. 223 bis

    Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in…

  • Art. 223 octiesdecies

    I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1 gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo…

  • Art. 210

    L’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni. Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

  • Art. 223 ter

    Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.

  • Art. 223 noviesdecies

    Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

  • Art. 211

    Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.

  • Art. 223 quater

    Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione…

  • Art. 223 vicies

    I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

  • Art. 211 bis

    Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.

  • Art. 223 quinquies

    Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

  • Art. 223 viciessemel

    Il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.

  • Art. 212

    Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in…

  • Art. 223 sexies

    Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l’azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono…

  • Art. 223 viciesbis

    Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

  • Art. 213

    Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, la durata dell’ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall’ufficio alla, prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva…

  • Art. 223 septies

    Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato…

  • Art. 223 viciester

    Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.

  • Art. 214

    Le disposizioni dell’art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

  • Art. 223 octies

    La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione.Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali…

  • Art. 215

    Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice, hanno un capitale…

  • Art. 223 novies

    I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

  • Art. 216

    Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a…

  • Art. 223 decies

    Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.

  • Art. 217

    Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.Le società cooperative…

  • Art. 223 undecies

    I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del…

  • Art. 218

    Le società in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

  • Art. 223 duodecies

    Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove…

  • Art. 219

    I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

  • Art. 223 terdecies

    Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223-duodecies; il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative.Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla…

  • Art. 205

    Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’art. 100 di queste disposizioni.

  • Art. 206

    Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell’entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell’attuazione del codice, conservano la loro efficacia,…

  • Art. 207

    Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell’art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o…

  • Art. 208

    L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo.Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere escluso…

  • Art. 209

    Hanno immediata applicazione con l’entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V…

  • Art. 195

    Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli…

  • Art. 196

    Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall’ultimo comma dell’art. 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

  • Art. 197

    Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell’articolo medesimo, e il termine per l’impugnazione decorre dalla data predetta.

  • Art. 198

    I patti di non concorrenza previsti dall’art. 2125 del codice, che al giorno dell’entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell’articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

  • Art. 199

    L’inabilitato, che al giorno dell’entrata in vigore del codice esercita un’impresa commerciale, non può continuarla se non con l’autorizzazione prevista dall’art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

  • Art. 200

    Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e per le società soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano…

  • Art. 201

    Ai contratti d’opera stipulati prima dell’entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell’art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell’opera avvenga posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

  • Art. 202

    Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d’opera intellettuale in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, salva l’osservanza delle leggi speciali.

  • Art. 203

    Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso.

  • Art. 204

    Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto…