Categoria: Sezione III – Disposizioni relative al libro iii
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Art. 155 bis
L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.
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Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 142 [ABROGATO]
[Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.]
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Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’art. 152 di queste disposizioni.
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Art. 143 [ABROGATO]
[Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l’indivisibilità degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell’articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente…
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Art. 158
Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.La disposizione dell’art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
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Art. 144 [ABROGATO]
[Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell’articolo 962 del codice non può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.Per…
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Art. 145 [ABROGATO]
[Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente all’1 gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine…
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Art. 146 [ABROGATO]
[Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell’articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l’indennità stabilita dal primo comma dell’articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.]
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Art. 147 [ABROGATO]
[La revisione ai sensi dell’articolo 144 può essere chiesta anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in conformità del primo comma dell’articolo 145, ma nella revisione si deve tener conto dell’aumento già disposto.]
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Art. 148 [ABROGATO]
[Quando, secondo la legge del tempo in cui l’enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, si applicano le disposizioni dell’articolo 966 del codice.]
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Art. 149 [ABROGATO]
[Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell’articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice.]
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Art. 150
Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell’art. 480 del codice del 1865.
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Art. 151
Le disposizioni dell’art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall’usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
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Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all’usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
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Art. 153
La disposizione dell’art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
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Art. 154
Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità.
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Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice e nell’art. 72 di queste disposizioni.