Categoria: Sezione VI – Disposizioni relative al libro vi

  • Art. 112 [ABROGATO]

    [All’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero.Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d’appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.Le stesse disposizioni si osservano per l’applicazione…

  • Art. 113

    Il reclamo menzionato nell’art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d’appello.Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia…

  • Art. 113 bis

    Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte può avvalersi…

  • Art. 113 ter

    Il reclamo previsto nell’articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto…