Categoria: Sezione IV – Disposizioni relative al libro iv

  • Art. 82

    L’istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell’art. 1510 del codice.Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate…

  • Art. 83

    Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell’art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516: 1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse; 2) i mediatori in merci iscritti presso i…

  • Art. 84

    Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell’art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non risulta…

  • Art. 73

    Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.

  • Art. 73 bis

    I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica .

  • Art. 74

    Il processo verbale dell’offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell’art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell’oggetto dell’offerta e le dichiarazioni del creditore.Quando l’offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.Se…

  • Art. 75

    L’atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, 1216, primo comma, del codice, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell’immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.La mancata…

  • Art. 76

    I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito.

  • Art. 77

    Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle…

  • Art. 78

    Il pubblico ufficiale, che a norma dell’art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e dell’art. 126 del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore…

  • Art. 79

    Il sequestratario dell’immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile.Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci…

  • Art. 80

    L’atto di intimazione previsto dall’art. 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione,…

  • Art. 81

    Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l’istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi è giudizio pendente, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui la…