Categoria: Sezione II – Disposizioni relative al libro ii

  • Art. 54

    I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell’art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all’iscrizione in separazione.Eseguita l’annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non…

  • Art. 55

    Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l’art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

  • Art. 52

    Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L’inserzione è fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e…

  • Art. 53

    Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell’ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto.Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.