Categoria: Capo III – Procedimento per la definizione di altre imposte indirette
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Art. 10 — Competenza degli uffici
1. Competente alla definizione è l’ufficio delle entrate.2. Fino all’entrata in funzione dell’ufficio indicato nel comma 1, è competente l’ufficio del registro.
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Art. 11 — Avvio del procedimento
1. L’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’articolo 6 bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: a) gli…
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Art. 12 — Istanza del contribuente
1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in…
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Art. 13 — Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione
1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione è effettuato presso l’ufficio del registro.