Categoria: Titolo II – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
-
Art. 30
Le disposizioni dell’articolo 96 e della prima parte dell’articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell’attuazione del codice stesso.
-
Art. 46
Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l’attuazione del codice.Le disposizioni dell’articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.
-
Art. 31
Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell’attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato.Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l’attuazione del codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi, salvo che…
-
Art. 47
Per i delitti di diffamazione commessi prima dell’attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall’articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell’articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell’attuazione del codice…
-
Art. 32
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l’attuazione del codice stesso.Per determinare, agli effetti dell’articolo 106 del codice penale, se una causa di…
-
Art. 48
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.
-
Art. 33
La tendenza a delinquere può essere dichiarata anche per delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna è pronunciata dopo l’attuazione di esso.
-
Art. 49
Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell’attuazione del codice penale stesso.
-
Art. 34
Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima dell’attuazione del codice penale dipende, secondo il codice stesso, dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ed egli vi si trova a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o l’istanza possono essere proposte decorre dal giorno dell’attuazione…
-
Art. 50
Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a’ termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena…
-
Art. 35
Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l’istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell’attuazione del codice tiene luogo dell’istanza.La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all’attuazione del codice penale ha l’efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.
-
Art. 51
I provvedimenti già emessi a’ termini del capoverso dell’articolo 53, o della prima parte dell’articolo 54, o dell’articolo 57, o della prima parte dell’articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell’articolo 53 del predetto codice, i…
-
Art. 20
Le pene dell’ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall’articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.
-
Art. 36
Per i reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si può procedere d’ufficio: 1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta; 2° se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e…
-
Art. 52
Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell’attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.Allo scadere dell’anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche…
-
Art. 21
Nella esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti: 1° il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l’obbligo del lavoro, con l’isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla…
-
Art. 37
Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l’istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.
-
Art. 53
Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell’attuazione del codice hanno scontato interamente la pena.Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposto, al termine della pena, a libertà…
-
Art. 22
Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l’esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in case di correzione a’ termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei…
-
Art. 38
Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, si applica l’articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.
-
Art. 54
La vigilanza speciale dell’Autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell’attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.Quando la esecuzione della vigilanza speciale non…
-
Art. 23
Il condannato all’ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.Tuttavia il condannato alla pena dell’ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.Nei casi di…
-
Art. 39
L’articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’attuazione del codice medesimo.Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, l’esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell’attuazione suddetta.
-
Art. 55
Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l’attuazione del codice per reati precedentemente commessi.Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza dopo che la corte…
-
Art. 24
Quando, per fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell’articolo 12.Nondimeno: 1° quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata a norma del numero 1° dell’articolo 21. Per ogni…
-
Art. 40
La esclusione dal beneficio dell’amnistia o dell’indulto stabilita per i recidivi dall’ultimo capoverso dell’articolo 151 e dall’ultimo capoverso dell’articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell’attuazione del codice.
-
Art. 56
Quando, per fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme…
-
Art. 25
La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
-
Art. 41
Quando le disposizioni del codice penale concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione delle pene per decorso del tempo e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell’azione penale e della condanna penale sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo.Gli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore…
-
Art. 57
Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo…
-
Art. 26
Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell’attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.
-
Art. 42
In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, a’ termini dell’articolo 169 del codice.
-
Art. 27
Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell’attuazione del predetto codice.
-
Art. 43
Per i fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l’articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell’articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.
-
Art. 28
La disposizione dell’articolo 97 del codice penale si applica anche ai fatti commessi anteriormente all’attuazione di esso.
-
Art. 44
Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all’attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell’attuazione.
-
Art. 29
Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a’ termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi…
-
Art. 45
Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell’attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza, pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.