Categoria: Titolo I – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
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Art. 10
Nulla è innovato a quanto è stabilito nell’articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
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Art. 11
I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d’ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.
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Art. 12
Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde: 1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni; 2° alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni; 3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni; 4° alla…
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Art. 13
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte secondo il codice penale.
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Art. 14
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte: alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla sospensione dall’esercizio di una professione o di…
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Art. 15
Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell’articolo precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte da quindici giorni a due anni.
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Art. 16
Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un’arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per…
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Art. 1
Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti: 1° alle «pene criminali» la pena di morte, l’ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; 2° alle «pene correzionali» le pene non…
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Art. 17
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.Nondimeno alla «sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici» deve considerarsi corrispondente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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Art. 2
Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di «crimini» per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell’articolo precedente.
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Art. 18
Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l’aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità…
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Art. 3
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di «pene restrittive della libertà personale» o «individuale» e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di «pene detentive» o «pene restrittive della libertà personale», per la stessa durata.
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Art. 18 bis
Nei casi di cui all’articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.Nei casi di cui all’articolo 165, quinto…
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Art. 4
Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all’attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
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Art. 19
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.
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Art. 5
I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell’articolo 17 del codice penale.Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non…
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Art. 19 bis
L’autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663 bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione…
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Art. 6
Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell’articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a’ termini di questo decreto.Si applicano i due ultimi capoversi dell’articolo 5.
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Art. 19 ter — Leggi speciali in materia di animali
Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.…
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Art. 7
I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.I reati per i quali…
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Art. 19 quater — Affidamento degli animali sequestrati o confiscati
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.
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Art. 8
Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell’ammenda, senza determinarne l’ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l’ammenda da lire venti a trecento.Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l’ammontare, si applica l’ammenda da lire venti a trecento.
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Art. 9
Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene ordinaria, ma a quella di specie diversa.