Categoria: Titolo III – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
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Art. 249 — Procedimento per decreto
1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore può applicare una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell’istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall’articolo 459 del codice,…
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Art. 250 — Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell’arresto e delle pene accessorie
1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice può procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice.2. I provvedimenti sulla…
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Art. 251 — Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione
1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini previsti dalle norme…
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Art. 252 — Infermità di mente sopravvenuta all’imputato
1. Quando l’imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell’articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.2. I provvedimenti previsti dall’articolo 73 commi…
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Art. 253 — Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria
1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla corte di appello.
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Art. 254 — Formule di proscioglimento
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.
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Art. 255 — Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 569 del codice.
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Art. 256 — Criteri per il rinvio a giudizio
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l’ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all’esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell’imputato.
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Art. 241 — Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria
1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di…
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Art. 257 — Criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento
1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.
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Art. 242 — Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti
1. La disposizione dell’articolo 241 si osserva altresì: a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all’imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; b)…
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Art. 258 — Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice
1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l’osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.2. Il…
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Art. 243 — Revoca delle sentenze di proscioglimento
1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell’articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli…
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Art. 259 — Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l’osservanza del codice abrogato e quelli…
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Art. 244 — Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria
1. Le disposizioni dell’articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell’articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l’applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono…
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Art. 260 — Esecuzione
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.
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Art. 245 — Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice: a)…
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Art. 246 — Questioni pregiudiziali
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.
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Art. 247 — Giudizio abbreviato
1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l’imputato può chiedere, nella forma prevista dall’articolo 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell’articolo 442 del codice.2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di apertura del dibattimento se già…
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Art. 248 — Applicazione della pena su richiesta delle parti
1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all’altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega…