Categoria: Capo XIV – Disposizioni relative al giurì d’onore
-
Art. 177 — Deferimento del giudizio a un giurì d’onore
1. Agli effetti dell’articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto s’intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L’accettazione deve risultare da atto scritto.2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di…
-
Art. 178 — Componenti del giurì d’onore. Termine per la pronuncia del verdetto
1. Il giurì d’onore si compone di uno o più membri in numero dispari.2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell’accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.
-
Art. 179 — Procedimento davanti al giurì d’onore
1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione…
-
Art. 180 — Sanzioni pecuniarie
1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall’articolo 178 comma 2 o dall’articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell’articolo 177 commi 3…