Categoria: Capo XIII – Disposizioni relative alle impugnazioni
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Art. 173 — Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto
1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre…
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Art. 174 — Rettifiche e integrazioni alla motivazione
1. Nel caso previsto dall’articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.
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Art. 164 — Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli [ABROGATO]
[1. Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a…
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Art. 175 — Determinazione del giudice di rinvio
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
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Art. 165 — Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
1. Prima della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
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Art. 175 bis — Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell’articolo 344-bis del codice
1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578 ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di…
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Art. 165 bis — Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione
1. Gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d’ufficio, con indicazione della data di nomina; b)…
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Art. 176 — Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario
1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario, a norma dell’articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.
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Art. 165 ter — Monitoraggio dei termini di cui all’articolo 344-bis del codice
1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175 bis.
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Art. 166 — Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato [ABROGATO]
[1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice.]
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Art. 166 bis — Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.
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Art. 167 — Nuovi motivi della impugnazione già proposta
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
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Art. 167 bis — Adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice
1. L’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’art. 598 bis del c.p.p., contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.
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Art. 168 — Disposizione di rinvio
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
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Art. 169 — Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.2. Con l’atto di ricorso o anche successivamente…
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Art. 169 bis — Sezione della corte di cassazione per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi
1. La sezione di cui al comma 1 dell’articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione
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Art. 170 — Sezioni unite
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.
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Art. 171 — Questione dedotta nel corso della discussione
1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.
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Art. 172 — Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite
1. Nel caso previsto dall’articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato…