Categoria: Capo XII bis – Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale
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Art. 163 bis — Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la…
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Art. 163 ter — Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata
1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.