Categoria: Capo XI – Disposizioni relative al dibattimento
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Art. 143 bis — Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato
1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all’art. 420 quater del c.p.p., ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
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Art. 154 — Redazione non immediata dei motivi della sentenza
1. Nei casi previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.2. L’estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro…
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Art. 144 — Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici [ABROGATO]
[1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.2. Il presidente può esonerare l’imputato, che ne faccia domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di…
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Art. 154 bis — Liberazione dell’imputato prosciolto
1. L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.2. L’imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l’immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l’istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione;…
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Art. 145 — Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
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Art. 154 ter — Comunicazione della sentenza
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.…
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Art. 145 bis — Aule di udienza protette
1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d’appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l’aula protetta per il dibattimento nell’ambito del distretto. Qualora…
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Art. 146 — Aula di udienza dibattimentale
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire…
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Art. 146 bis — Partecipazione al dibattimento a distanza
1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo…
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Art. 147 — Riprese audiovisive dei dibattimenti
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione.2. L’autorizzazione può essere data…
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Art. 147 bis — Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame, determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal…
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Art. 147 ter — Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia
1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l’osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina…
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Art. 147 quater — Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l’integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.
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Art. 148 — Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.
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Art. 149 — Regole da osservare prima dell’esame testimoniale
1. L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.
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Art. 150 — Esame delle parti private
1. L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.
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Art. 151 — Assunzione di nuove prove
1. Nel caso previsto dall’articolo 507 del codice, il giudice dispone l’assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l’ordine previsto dall’articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.2. Quando è stato disposto di ufficio l’esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all’esito, la parte che deve condurre l’esame…
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Art. 142 — Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1. [I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.]2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli…
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Art. 152 — Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’articolo 225 del codice.
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Art. 143 — Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
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Art. 153 — Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.