Categoria: Capo X bis – Disposizioni in materia di messa alla prova
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Art. 141 bis — Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’articolo 168 bis del codice penale, e che l’esito positivo della prova estingue il reato.1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione…
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Art. 141 ter — Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 168 bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono…