Categoria: Capo VII – Disposizioni relative alle misure cautelari
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Art. 91 — Giudice competente in ordine alle misure cautelari
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma…
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Art. 104 bis — Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio
1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto…
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Art. 92 — Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare
1. L’ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all’organo che deve provvedere all’esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per…
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Art. 93 — Deposito del verbale di interrogatorio
1. Il verbale dell’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
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Art. 94 — Ingresso in istituti penitenziari
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All’atto del…
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Art. 95 — Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza
1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’articolo 286 del codice.
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Art. 96 — Separazione degli imputati detenuti
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l’autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell’istituto.
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Art. 97 — Comunicazioni al servizio informatico
1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza.2.…
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Art. 97 bis — Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari
1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell’articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa,…
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Art. 98 — Cessazione delle misure cautelari estinte
1. Quando l’imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell’articolo 306 del codice, ordina al direttore dell’istituto di custodia l’immediata dimissione. L’ordine è trasmesso con urgenza.2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al…
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Art. 99 — Inammissibilità della richiesta di riesame
1. La disposizione dell’articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice.
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Art. 100 — Trasmissione degli atti in caso di impugnazione
1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull’impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell’avviso della proposizione dell’impugnazione previsto dagli articoli…
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Art. 101 — Termine per la decisione sulla richiesta di riesame
1. Nel procedimento previsto dall’articolo 309 del codice, se l’udienza è rinviata a norma dell’articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.2. Quando l’imputato è detenuto o internato…
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Art. 102 — Domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione
1. La domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato…
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Art. 102 bis — Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell’applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di…
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Art. 103 — Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l’azione contro il condannato.
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Art. 104 — Esecuzione del sequestro preventivo
1. Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per…