Categoria: Capo V – Disposizioni relative agli atti
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Art. 41 — Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell’articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull’atto ricostituito sono indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
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Art. 54 — Copie degli atti da notificare
1. Quando l’atto da notificare viene trasmesso all’ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.2. Tengono luogo dell’originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l’ufficio che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.3. Quando la notificazione viene eseguita…
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Art. 42 — Trasmissione a distanza di copia di atti
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
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Art. 55 — Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall’articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall’articolo 149 comma 2 del codice, con l’indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell’ora e del giorno di trasmissione, sono…
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Art. 43 — Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
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Art. 56 — Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
1. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.2. Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.
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Art. 44 — Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall’articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera…
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Art. 56 bis — Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore
1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente…
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Art. 45 — Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
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Art. 57 — Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto
1. Gli atti che l’imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell’istituto a norma dell’articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l’imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.
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Art. 45 bis — Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
1. La partecipazione dell’imputato o del condannato all’udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146 bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.2. [La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, del…
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Art. 58 — Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente
1. Il direttore dell’istituto annota nel registro indicato nell’articolo 57 data, ora e modalità dell’informazione prevista dall’articolo 156 comma 2 del codice.
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Art. 45 ter — Giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa
1. A seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza…
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Art. 59 — Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto
1. Nel caso previsto dall’articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell’articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello…
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Art. 46 — Esecuzione dell’accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, all’organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all’interessato.
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Art. 60 — Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato in servizio militare
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell’articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
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Art. 47 — Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell’articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.
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Art. 61 — Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell’articolo 159 del codice, ne fa relazione all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo…
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Art. 48 — Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
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Art. 62 — Indicazione delle generalità del domiciliatario
1. Nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 162 del codice, l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.
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Art. 49 — Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le…
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Art. 63 — Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 169 comma 3 del codice, all’avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall’autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l’imputato risulta essere nato.
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Art. 50 — Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell’articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri…
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Art. 63 bis — Comunicazione di cortesia
1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario,…
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Art. 51 — Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
1. Quando rileva l’esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo.2. Al fine…
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Art. 64 — Comunicazione di atti
1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con le modalità telematiche di cui all’articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che…
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Art. 51 bis — Assistenza dell’interprete e traduzione degli atti
1. Per ciascuno dei casi previsti dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l’assistenza gratuita dell’interprete…
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Art. 64 bis — Comunicazione e trasmissione di atti al giudice civile
1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero…
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Art. 39 — Autenticazione della sottoscrizione di atti
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da…
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Art. 52 — Citazione dell’interprete
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all’interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l’interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
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Art. 64 ter — Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini
1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17…
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Art. 40 — Copia dell’atto che surroga l’originale mancante
1. Nel caso previsto dall’articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell’atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell’originale distrutto, smarrito o sottratto.
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Art. 53 — Sanzione pecuniaria inflitta all’interprete nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.
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Art. 65 — Obblighi del difensore non iscritto nell’albo del circondario [ABROGATO]
[1. Il difensore che non è iscritto nell’albo del circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha…