Categoria: Capo III – Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
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Art. 14 — Allontanamento dei dirigenti dei servizi
1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.2. Il diniego…
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Art. 15 — Promozioni
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione.2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte…
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Art. 16 — Sanzioni disciplinari
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni…
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Art. 17 — Procedimento disciplinare
1. L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l’ufficiale o l’agente presta servizio. Dell’inizio dell’azione disciplinare è data comunicazione all’amministrazione dalla quale dipende l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria.2. L’addebito è contestato all’incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale…
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Art. 18 — Ricorso
1. Contro la decisione emessa a norma dell’articolo 17 l’incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta: a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita…
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Art. 19 — Sospensione cautelare
1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.
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Art. 20 — Disposizione transitoria
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall’articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima…
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Art. 5 — Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato.2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte…
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Art. 6 — Costituzione dell’organico delle sezioni
1. L’organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della Repubblica.2. Almeno due terzi dell’organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio…
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Art. 7 — Ripianamento organico e posti vacanti
1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 6 comma 3.2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2,…
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Art. 8 — Assegnazione alle sezioni
1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.2. Le domande, con il parere dell’ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di…
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Art. 9 — Direzione e coordinamento delle sezioni
1. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’articolo 58 del codice.2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale…
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Art. 10 — Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.3. Il personale delle…
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Art. 11 — Trasferimenti del personale delle sezioni
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla…
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Art. 12 — Servizi di polizia giudiziaria
1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell’articolo 55 del codice.2. Entro il termine stabilito per…
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Art. 13 — Servizi operanti in ambito più vasto del circondario
1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l’ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.