Categoria: Capo II – Disposizioni relative al pubblico ministero
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Art. 3 — Designazione del pubblico ministero [ABROGATO]
[1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.]
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Art. 3 bis — Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale
1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.
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Art. 4 — Contrasto tra pubblici ministeri
1. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.
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Art. 4 bis — Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero
1. La richiesta al procuratore generale di cui all’articolo 54 quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.2. Ai fini della determinazione dell’ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte…
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Art. 4 ter — Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371 bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita’, nell’ambito del Corpo di…