Categoria: Capo I – Disposizioni relative al giudice
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Art. 1 — Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. Agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11 del codice, il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.
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Art. 2 — Riunione di processi
1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell’articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano…