Categoria: Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
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Art. 142 — Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1. [I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.]2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli…
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Art. 152 — Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’articolo 225 del codice.
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Art. 164 — Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli [ABROGATO]
[1. Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a…
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Art. 175 — Determinazione del giudice di rinvio
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
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Art. 186 — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.
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Art. 3 bis — Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale
1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.
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Art. 17 — Procedimento disciplinare
1. L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l’ufficiale o l’agente presta servizio. Dell’inizio dell’azione disciplinare è data comunicazione all’amministrazione dalla quale dipende l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria.2. L’addebito è contestato all’incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale…
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Art. 32 bis — Retribuzione del difensore d’ufficio di persona irreperibile [ABROGATO]
[1. Il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente…
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Art. 46 — Esecuzione dell’accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, all’organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all’interessato.
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Art. 60 — Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato in servizio militare
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell’articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
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Art. 72 — Reclamo avverso le decisioni del comitato
1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio…
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Art. 85 — Restituzione con imposizione di prescrizioni
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede…
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Art. 97 bis — Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari
1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell’articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa,…
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Art. 108 bis — Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la…
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Art. 119 — Annotazione di atti del pubblico ministero
1. Per le annotazioni previste dall’articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 115 comma 1.
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Art. 132 — Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale
1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base…
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Art. 143 — Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
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Art. 153 — Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.
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Art. 165 — Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
1. Prima della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
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Art. 175 bis — Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell’articolo 344-bis del codice
1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578 ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di…
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Art. 187 — Determinazione del reato più grave
1. Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.