Categoria: Capo III – Dell’arbitrato
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Art. 227 — Compromessi e clausole compromissorie anteriori all’entrata in vigore del codice
I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.
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Art. 228 — Arbitri e procedimento arbitrale
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all’entrata in vigore…
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Art. 229 — Impugnabilità delle sentenze
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.