Categoria: Capo II – Del processo di esecuzione
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Art. 219 — Precetto immobiliare non trascritto
Il precetto immobiliare non trascritto prima dell’entrata in vigore del codice ha soltanto l’efficacia di cui all’articolo 480 del codice. L’espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.
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Art. 220 — Espropriazione forzata soltanto iniziata
Se prima dell’entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501…
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Art. 221 — Processi d’espropriazione mobiliare
Nei processi d’espropriazione di beni mobili in cui prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all’articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo…
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Art. 222 — Processi d’espropriazione immobiliare
Nei processi d’espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta l’autorizzazione a vendere i beni pignorati, l’autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell’articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma…
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Art. 223 — Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare
I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.
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Art. 224 — Processi d’opposizione all’esecuzione
Ai processi d’opposizione all’esecuzione iniziati prima dell’entrata in vigore del codice si applicano le disposizioni degli articoli 197 e seguenti.
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Art. 225 — Opposizione agli atti esecutivi
Per i processi d’opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell’entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti…
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Art. 226 — Riassunzione del processo esecutivo sospeso
Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell’entrata in vigore del codice si applica la disposizione dell’articolo 627 del codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d’appello è avvenuto prima dell’entrata in vigore del codice, il termine di tre mesi previsto nell’articolo 627…