Categoria: Capo I – Del processo di cognizione
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Art. 212 — Effetto devolutivo dell’appello
In tutte le cause d’appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell’entrata in vigore del codice, si applica l’articolo 490 del codice precedente.La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d’appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell’entrata in vigore del codice.
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Art. 197 — Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti
Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell’atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e inoltre la carta bollata…
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Art. 213 — Decisione delle cause davanti al giudice d’appello
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
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Art. 198 — Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse
Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall’articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre…
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Art. 214 — Cause davanti al pretore e al conciliatore
Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.
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Art. 199 — Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria
Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell’entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all’articolo precedente.Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine…
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Art. 215 — Cause davanti alla corte suprema di cassazione
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso…
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Art. 200 — Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore
Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell’istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell’articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
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Art. 216 — Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria
Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l’entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell’articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito.Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato…
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Art. 201 — Sospensione del processo
Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l’assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sull’impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell’impugnazione.
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Art. 217 — Riassunzione davanti al giudice di rinvio
Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
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Art. 202 — Prima udienza di trattazione
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell’articolo 183 del codice.
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Art. 218 — Impugnazioni relative alle cause di lavoro
Le sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell’articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d’appello ivi indicata. Se l’appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.In entrambi i casi…
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Art. 203 — Assunzione dei mezzi di prova
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l’assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d’ufficio per l’assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199.Se nel giorno in cui entra in vigore il…
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Art. 204 — Cause in decisione davanti al tribunale
Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice.Se le conclusioni non sono complete a norma dell’articolo 189 del codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza…
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Art. 205 — Efficacia delle sentenze interlocutorie
Le sentenze interlocutorie finché non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e 198.
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Art. 206 — Impugnazione delle sentenze interlocutorie
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d’impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del codice.Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla…
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Art. 207 — Termini per le impugnazioni
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
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Art. 208 — Decadenza dall’impugnazione
Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell’articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell’entrata in vigore del codice.
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Art. 209 — Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti
Nei procedimenti d’impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d’impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
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Art. 210 — Processi d’appello nei quali sono in corso i termini di comparizione
Nei processi d’appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d’appello, queste debbono costituirsi a norma dell’articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell’articolo 197.Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo 200, nel tribunale…
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Art. 211 — Processi d’appello nei quali le parti sono già comparse
Nei processi d’appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell’articolo 200 e, se l’impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all’impugnazione, ma il giudice…