Categoria: Capo I – Degli atti e dei provvedimenti
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Art. 196 sexies — Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano…
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Art. 196 septies — Copia cartacea di atti depositati telematicamente
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e…
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Art. 196 quater — Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.…
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Art. 196 quinquies — Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio…